Responsabilità’ Medica – Errore medico

Purtroppo nella nostra quotidianità sentiamo molto spesso parlare di malasanità ed in particolare di responsabilità medica che a volte può portare anche alla morte del paziente.

La responsabilità  medica è infatti quel tipo di responsabilità  che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni dei sanitari.

Per tal motivo, lo Studio Legale De Fenu, da sempre attento alle esigenze della propria clientela, può vantarsi di offrire una consulenza legale specifica sul tema di responsabilità medica grazie alla stretta sinergia con stimati professionisti che attualmente risultano coprire cariche fiduciarie presso prestigiose cliniche private e pubbliche.

Nello specifico a seguire si riportano solo alcuni dei casi, individuati per area medica, per cui è possibile intentare una causa per responsabilità medica:

1) Anestesia – morte sopraggiunta nel corso dell’anestesia – lesioni dovute all’intubazione

2) Chirurgia – errata esecuzione dell’intervento – mancato rilascio del preventivo consenso informato – scarsa assistenza post operatoria – esecuzioni di interventi inadeguati/errati o mancata diagnosi patologica

3) Chirurgia estetica – errata esecuzione dell’intervento

4) Medicina interna – errata o mancata diagnosi patologica – errato approccio terapeutico

5) Odontoiatra – mancato raggiungimento del risultato sperato

6) Oncologia – diagnosi ritardata dei tumori – trattamento tumorale ritardato

7) Ortopedia – errata diagnosi presso il Pronto Soccorso – errata esecuzione dell’intervento (fratture, infezioni etc etc)

8) Responsabilità della struttura ospedaliera – infezioni – violazione del consenso informato – liste di attesa troppo lunghe

In conseguenza di responsabilità  medica ne consegue un tuo diritto al risarcimento del danno.

A seguito della recente emanazione della Legge Gelli (Legge n. 24/2017), i  presupposti della responsabilità medica sono stati definiti in maniera chiara e differente a seconda che la responsabilità  per un determinato danno debba essere ascritta a coloro che operano presso una struttura sanitaria (a qualsiasi titolo) o alla struttura sanitaria, sia essa privata che pubblica.

Infatti, i medici rispondono a titolo di responsabilità  extracontrattuale, e quindi ai sensi dell’art. 2043 del c.c.

Le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità  contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano i termini di onere probatorio e di prescrizione (che è quinquennale per la responsabilità  extracontrattuale e decennale per la responsabilità  contrattuale).

 

 

Se anche tu sei stato purtroppo vittima di un errore medico contattaci e valuteremo insieme come poterti aiutare