Il lavoratore può sostituire la malattia con le ferie??
Il lavoratore può sostituire la malattia con le ferie per evitare di superare il periodo di comporto ed essere quindi soggetto a potenziale licenziamento???
Ebbene, per rispondere al quesito, si deve prima partire dal noto principio generale per cui il datore di lavoro risulta avere il “diritto di scelta del tempo delle ferie”.
Quanto sopra viene prescritto dall’art. 2109 c.c.
Ai sensi dell’art. 2109 c.c. le ferie vanno infatti usufruite “nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.
Detto questo, riguardo la possibilità che il lavoratore potesse mutare la malattia in ferie, la più antica giurisprudenza ne ha sempre negato la possibilità – tanto è vero che non solo si negava recisamente la possibilità del mutamento del titolo dell’assenza da malattia a ferie ma la giurisprudenza sul punto era talmente rigida che, anche nel caso opposto, quello dell’interruzione per malattia del periodo di ferie, veniva sistematicamente negato il diritto del lavoratore.
Fu dunque necessario l’intervento della Corte Costituzionale (Sentenza n. 616 del 30 ottobre 1987) per affermare che la fruizione delle ferie ben poteva (doveva) ritenersi interrotta in caso di sopravvenuta malattia.
Tuttavia, la suddetta Sentenza provocò una vera e propria rivoluzione in ambito giurisprudenziale in quanto, nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto si giunse, pertanto, a ritenere operante un vero e proprio automatismo, a prescindere dalla richiesta del lavoratore, dell’addizione del periodo di ferie non godute al termine dello spirare del comporto per malattia.
Successivamente, a decorrere dall’anno 1977 circa, la giurisprudenza si è invece orientata non più sull’automatismo ma bensì che fosse comunque necessaria la richiesta del lavoratore e come la stessa dovesse pervenire prima della scadenza del periodo di comporto e che dovesse indicare con esattezza il periodo di fruizione domandato.
Orientamento giurisprudenziale mantenuto sino ad oggi.
A fronte quindi di una siffatta richiesta di ferie da parte del lavoratore risulta quindi molto difficile che il datore di lavoro possa opporre necessità organizzative contrarie, anche in considerazione del fatto che comunque l’imprenditore non dispone già dell’attività lavorativa del dipendente malato e assente.
Diritto alla scelta delle ferie
Fatta questa doverosa premessa, il diritto di scelta delle ferie da parte del datore di lavoro, nel momento in cui la richiesta di ferie da parte del lavoratore è funzionale ad evitare il decorso del periodo di comporto, viene notevolmente limitato dalle generali clausole di buona fede e correttezza.
In buona sostanza, il datore di lavoro, ove dovesse avere un proprio dipendente che stesse in malattia da molto tempo e quindi al limite del superamento del periodo di comporto, nel momento in cui ricevesse la richiesta del lavoratore di sostituire la malattia in ferie, potrebbe certamente opporsi adducendo “ragioni organizzative di natura ostativa”, ma le stesse dovrebbero essere “concrete ed effettive” NON bastando quindi un mero riscontro di diniego adducendo “non meglio precisate esigenze organizzative”.
In difetto, il lavoratore ove licenziato per superamento del periodo di comporto, potrebbe impugnare lo stesso nei termini di legge (60 giorni dalla ricezione dello stesso).
Per completezza espositiva si segnala comunque come esista ancora ad oggi un orientamento giurisprudenziale di tutt’altro avviso dove viene sostanzialmente affermato il seguente principio: “l’obbligo del datore di lavoro (di accettare la richiesta di ferie avanzata dal prestatore non è ragionevolmente configurabile allorquando il lavoratore abbia la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto ed in particolare quando le parti sociali abbiano convenuto e previsto, a tal fine, il collocamento in aspettativa, pur non retribuita”
Si invita a leggere tutti gli articoli pubblicati dallo studio in tema licenziamenti (tra cui l’ultimo)
Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o dubbi sull’argomento trattato – compilando il form contatti sarete ricontattati quanto prima dallo studio.