Salta il matrimonio???

In questo articolo andrò a trattare alcuni aspetti del Diritto di famiglia connessi al Diritto Civile.
Buona lettura.
Hai preso finalmente la decisione di sposarti.
Adesso quindi ti stai muovendo per curare ogni singolo dettaglio affinchè il tuo matrimonio sia come lo hai sempre sognato (bellissimo).
Tra tutte le cose, ovviamente, devi pensare anche alla casa dove andrai a vivere con la tua futura moglie.
Ebbene, parlando con la tua attuale fidanzata la stessa ti riferisce che suo padre ha un appartamento di proprietà che potrebbe lasciarvi per la vostra futura vita insieme.
Pertanto, il primo passo che fai, sarà certamente quello di andare a parlare insieme alla tua attuale fidanzata con il padre di lei per verificare se effettivamente la casa risulta essere disponibile.
Dopo averci parlato, il padre di lei ti riferisce che è pienamente disponibile a lasciarvi la propria casa ma ad un patto:
tutte le spese per i lavori di ristrutturazione nonchè le spese per l’acquisto del mobilio, te ne dovrai occupare tu a tue esclusive spese.
Tu ovviamente accetti di buon grado in quanto, in alternativa, non avendo a disposizione un’altro immobile di tua proprietà, avresti dovuto accendere un mutuo per comprare una casa o comunque andare i primi tempi in affitto.
Pertanto, dopo aver ricevuto il consenso del padre della tua fidanzata cominci a mettere in moto la macchina dei lavori provvedendo a contattare ditte nonchè ordinando i mobili.
Una volta fatti tutti i lavori e pagati i mobili nonchè arredata casa purtroppo la tua attuale fidanzata ti dice che non intende più sposarti!!!!
Salta quindi il matrimonio!!!
Ebbene, chiaro ed evidente che, oltre al comprensibile dispiacere, entrano adesso in gioco anche i tuoi interessi economici personali in quanto tu comunque hai investito grandi somme di denaro per la ristrutturazione della casa di proprietà di quello che sarebbe dovuto diventare il tuo futuro suocero nonchè anche per l’acquisto dei mobili.
Le sorprese purtroppo non sono però ancora finite per te.
Infatti, vieni a scoprire che il padre della tua ex fidanzata ha provveduto a cambiare la serratura della porta e per di più a vendere a terzi l’immobile che a tue spese avevi ristrutturato – vendita avvenuta anche con dentro tutti i mobili che tu avevi acquistato.
A questo punto, vista la cronistoria dei fatti, ti starai chiedendo se si tratta di una storia da me inventata.
Purtroppo non è una storia di fantasia in quanto trattasi di un caso realmente avvenuto e giudicato dalla Corte di Cassazione (ordinanza del 12 maggio 2020, n. 8813).
Detto questo, considerato che il tuo matrimonio è saltato e tenuto conto di tutte le spese che tu hai affrontato, ti starai chiedendo se hai diritto alla restituzione delle stesse.
La risposta è fortunatamente si.
Infatti, il tuo tuo diritto ad essere indennizzato per le somme spese trae origine dall’applicazione dell’art 2041 c.c
Leggendo attentamente la suddetta norma, la stessa tutela proprio il caso nel quale un soggetto, senza una giusta causa, si è arricchito ai danni di un’altra, è obbligato nei limiti dell’arricchimento ad indennizzare l’altro per la perdita subita (diminuzione patrimoniale).
A ben vedere, la suddetta norma risulta pienamente applicabile al caso sopra esposto.
Infatti, il futuro genero, nel caso analizzato dalla Corte di Cassazione, aveva provveduto a ristrutturare integralmente l’immobile del futuro suocero nonchè ad arredarlo.
Chiaro ed evidente che,
- il futuro suocero, avrà potuto vendere il proprio immobile sicuramente ad un prezzo maggiore in quanto integralmente ristrutturato nonchè arredato,
- il futuro genero ha avuto certamente una diminuzione patrimoniale per via delle somme spese prima che il matrimonio saltasse,
- la causa sottesa all’accordo tra futuro suocero/genero è venuta meno in quanto è saltato il matrimonio.
Pertanto, nel caso tu ti dovessi “purtroppo” trovare nella situazione sopra esposta, sappi che ti spetterebbe quindi il diritto a vederti rimborsata tutta la somma di denaro da te spesa.
Magra consolazione ma, almeno, sotto il profilo economico saresti tutelato.
Ovviamente, il caso riguardava il futuro genero ma ben potrebbe applicarsi anche se il soggetto leso fosse la futura moglie (nuora).
Per completezza espositiva ti sottolineo che, nel caso giudicato dalla Corte di Cassazione, nei 3 gradi di giudizio, non erano stati mai messi in discussione i lavori eseguiti dal futuro genero e ne le somme spese.
Ti evidenzio inoltre che ogni singolo caso debba essere sempre preventivamente analizzato.