Minore – atti – atti patrimoniali – atti illeciti
Gli atti del minore
Dopo il compimento dei 12 anni il minore ha diritto di essere ascoltato in caso di adozione.
Al compimento dei 14 anni al minore è consentito riconoscere il figlio naturale (dietro autorizzazione del giudice ex art 250 c.c.).
Al compimento dei 16 anni, il minore può contrarre matrimonio (dietro autorizzazione del tribunale, basata su fondati motivi e accertamento di maturità psico-fisica ex art 84 comma II c.c.) – può chiedere il divorzio con la nomina di curatore speciale ad hoc.
Una ipotesi particolare è l’interruzione della gravidanza.
Infatti, per l’interruzione della gravidanza entro i 90 gg. e solo in presenza di gravi motivi, l’art. 24 della L. n. 194/1978 presuppone la richiesta della minore dietro consenso del proprio genitore e/o tutore ed in mancanza dietro autorizzazione del giudice tutelare.
L’assenso e l’autorizzazione possono essere sostituiti in caso di urgenza da idonea certificazione medica.
Al minore è riconosciuta inoltre una propria capacità in materia di terapia per l’uso di stupefacenti (art. 95, L. n. 685/1975).
Per gli atti personali e personalissimi sono previste ipotesi tipiche di annullabilità, in ragione della natura dell’atto.
Per esempio, il testamento stipulato dal minore è annullabile e può essere impugnato da chiunque vi dovesse avere interesse (art 591 c.c.).
Diverse leggi speciali fissano poi una età dai 14 ai 16 anni per la capacità a prestare il proprio lavoro, individuando età minime per l’assunzione di diritti e obblighi.
Per il commercio e l’industria (L. n. 977/1967), l’età minima è fissata al compimento dei 15 anni.
Per l’agricoltura e lo spettacolo è ammessa anche una età inferiore ma solo dietro una specifica autorizzazione amministrativa.
Il contratto di lavoro è validamente concluso con il consenso del minore e l’assistenza del genitore.
Il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
Il contratto stipulato in violazione dei requisiti di età è considerato nullo.
Le prestazioni lavorative già eseguite danno comunque titolo alla retribuzione ex art. 2126 c.c.
Il minore che abbia compiuto i 16 anni ed abbia realizzato opere di ingegno risulta avere il diritto a compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.
Gli atti patrimoniali compiuti dal minore
Nel settore patrimoniale, il minore può compiere validamente gli atti della propria vita quotidiana.
Per atti della vita quotidiana sono da intendersi tutti quegli atti giuridici volti a soddisfare le esigenze per una crescita equilibrata o aventi ad oggetto i bisogni di vita.
Fra tali atti, rientrano gli atti unilaterali negoziali (acquisto di beni per le esigenze quotidiane) e non negoziali (la testimonianza, l’impossessamento), nonché anche i contratti.
La validità dei suddetti atti è data generalmente in forza di una procura tacita dei genitori.
Generalmente è anche ammessa una apertura del conto corrente bancario per il minore che ha compiuto più di 14 anni, a seguito di dichiarazione di esonero di responsabilità della banca da parte del rappresentante.
Tutti gli atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale e i contratti del minore che esulano dagli atti della vita quotidiana e presuppongono il compimento dei 18 anni possono essere conclusi solo dal rappresentante legale, in nome e nell’interesse del minore (art 1387 c.c.), altrimenti sono annullabili (art 1425 c.c.).
L’annullabilità si estende agli atti compiuti dal minore senza l’assistenza richiesta (curatore) o la dovuta autorizzazione (del tribunale o del giudice tutelare).
L’atto potrà essere comunque ratificato dal rappresentante legale o successivamente autorizzato, se compiuto nell’interesse del minore.
La gestione del patrimonio del minore e il compimento degli atti relativi competono ai genitori (art. 320 c.c.).
L’esercizio dell’attività di gestione del patrimonio del minore da parte dei genitori è disgiunto (o individuale) per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunto (ovvero di comune accordo) per quelli di straordinaria.
La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non si basa su criteri prestabiliti ma si ha riguardo all’incidenza dell’atto sulla consistenza del patrimonio.
Per il compimento di taluni atti è richiesta l’autorizzazione giudiziale (ad es. la vendita di beni, l’accettazione di eredità, legati o donazioni).
A seguito del matrimonio, il ragazzo che ha compiuto 16 anni acquista automaticamente lo status di minore emancipato.
Una volta emancipato, avrà la piena capacità di agire per gli atti personali e per quelli patrimoniali di ordinaria amministrazione.
Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’assistenza del curatore, che da l’assenso all’atto.
Con l’emancipazione può essere autorizzato ad esercitare una impresa commerciale – salvo si tratti di impresa agricola.
In tal caso viene riconosciuta una capacità generale di agire, eccetto che per gli atti di donazione.
Gli atti illeciti compiuti dal minore
L’art 97 c.p. fonda una presunzione assoluta di non imputabilità del minore di 14 anni.
Oltre i 14 anni, ma al di sotto dei 18, l’imputabilità deve essere accertata caso per caso sulla base della capacità di intendere e di volere del minore.
Se la capacità sussiste, la pena è diminuita e secondo giurisprudenza non può essere applicato l’ergastolo.
Nulla esclude che l’imputabilità sia riconosciuta rispetto a specifici reati e non ad altri, posto che l’apprendimento dei valori socio- culturali non si sviluppa in termini sincronici.
Superati i 18 anni esiste una implicita presunzione di imputabilità, suscettibile di prova contraria.
Il minore risponde personalmente e sta in giudizio nella persona del proprio rappresentante legale.
L’esonero da responsabilità non opera quando il soggetto ha volontariamente causato lo stato di incapacità.
Dell’evento dannoso compiuto dal minore incapace di intendere e di volere rispondono i genitori, i precettori e/o i sorveglianti, salvo la prova di non aver potuto impedire il fatto (artt. 2046 e 2047 c.c).
Si tratta di una responsabilità eventuale e solidale con quella del minore, ma autonoma in quanto fondata tradizionalmente sulla colpa in educando (genitori) e vigilando (precettori, sorveglianti), diretta e presunta.
La prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto consiste nella prova positiva di aver ben educato e sorvegliato il minore.
Qualora l’illecito sia commesso dal minore nell’ambito della sua attività lavorativa, può prospettarsi una responsabilità esclusiva del datore di lavoro (art 2049 c.c.).
Si invita a leggere anche un altro interessante articolo sempre in tema di minore (obbligo di mantenimento a carico dei nonni).