Mantenimento – figlio maggiorenne
Mantenimento al figlio maggiorenne!!!
Trattando il diritto di famiglia da tanti anni non è raro che il coniuge separato o divorziato mi chieda sino a quando il proprio figlio maggiorenne avrà diritto ad essere mantenuto.
Ebbene, secondo la Corte di Cassazione più recente i casi che comportano il sorgere e/o la continuazione del diritto al mantenimento a favore del figlio maggiorenne sono i seguenti:
a) la condizione di una evidente debolezza delle proprie capacità personali, pur se tale debolezza non richieda ad esempio la nomina di un tutore e/o amministratore di sostegno,
b) la prosecuzione di studi dopo il liceo con diligenza, da cui si possa desumere l’esistenza di un percorso volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora in corso di svolgimento e che soprattutto sia in grado di dimostrare un effettivo impegno e/o un adeguato risultato (Ex voti conseguiti negli esami del corso universitario intrapreso),
c) l’essersi adoperato in modo attivo nella ricerca di un lavoro,
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l’effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
Detto questo, sempre in tema di mantenimento del figlio maggiorenne, ti evidenzio come una recentissima sentenza del Tribunale Civile di Salerno (n. 2106 del 3.09.2020) abbia statuito quanto segue: “l’ingresso effettivo del figlio maggiorenne nel mondo del lavoro, con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, segna la fine dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell’occupazione e/o il negativo andamento della stessa non comporta la rinascita dell’obbligo del genitore al mantenimento del figlio maggiorenne.
Il Tribunale di Salerno, prendendo spunto dall’orientamento della Corte di Cassazione ha evidenziato come l’obbligo dei genitori al mantenimento del figlio, pur non venendo automaticamente meno quando lo stesso diviene maggiorenne, non puo’ protrarsi “a vita”.
L’obbligo del mantenimento trova infatti il suo limite logico e naturale allorquando il figlio maggiorenne sia stato messo in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita.
Oppure, quando, il figlio maggiorenne abbiano ricevuto la possibilita’ di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un’attivita’ lucrativa.
Quanto sopra è valido, pur se il figlio maggiorenne non abbia approfittato e/o comunque quando abbia raggiunto un’eta’ tale da far presumere il raggiungimento della capacita’ di provvedere a se’ stesso ovvero, abbia raggiunto piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d’origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare.
In conclusione quindi, sia la Corte di Cassazione che i Tribunali hanno finalmente fatto emergere il buonsenso come “dovere” da parte del figlio maggiorenne nel senso di non chiedere ai genitori sacrifici sostitutivi (mantenimento) e più elevati di quelli che il figlio maggiorenne sembra disposto a compiere.
Dovere di essere autoresponsabili.
Vedi anche l’articolo scritto in tema di come si quantifica l’assegno di mantenimento per i figli
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