CONDOMINIO

Impianto termico centralizzato – sostituzione

L’art. 1118 comma 4 c.c. introdotto dalla L. n. 220 del 2012 (riforma del condominio), ha riconosciuto a ciascun condomino il diritto di rinunziare legittimamente all’uso dell’impianto termico centralizzato e quindi di poter distaccare le diramazioni della propria unità immobiliare dall’impianto termico centralizzato, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini.

Tutto questo è possibile solo ed esclusivamente nel caso in cui, il condomino, fornisca prova tramite perizia tecnica da inviare all’Amministratore condominiale che, dal proprio distacco dall’impianto termico centralizzato, non risultano derivare nè un aggravio di spesa per gli altri condomini nè uno squilibrio di funzionamento, restando in tal caso fermo soltanto l’obbligo del concorso nel pagamento delle spese occorrenti per la conservazione e la manutenzione straordinaria dell’impianto termico centralizzato oltre al pagamento di una quota a titolo di consumo involontario.

Sono conseguentemente nulle per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, la clausola contenuta nel regolamento condominiale, come nulla sarebbe da considerarsi anche l’eventuale delibera assembleare che vi dovesse dare applicazione, che vietino in radice al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto termico centralizzato e di poter distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, seppure il distacco non cagioni alcun notevole squilibrio termico nè aggravio di gestione per gli altri partecipanti.

Infatti, la clausola del regolamento condominiale che dovesse contenere un incondizionato divieto di potersi distaccare dall’impianto termico centralizzato si porrebbe in netto contrasto con la disciplina legislativa inderogabile emergente dall’art. 1118 comma 4 c.c. – L. n. 10 del 1991, art. 26, comma 5 e D.Lgs. n. 102 del 2014, art. 9, comma 5, (come modificato dal D.Lgs. 18 luglio 2016, n. 141, art. 5, comma 1, lett. i, punto i), diretta al perseguimento di interessi sovraordinati, quali l’uso razionale delle risorse energetiche ed il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale, e sarebbe perciò nulla o “non meritevole di tutela” (Cass. Sez. 2, 11/12/2019, n. 32441; Cass. Sez. 2, 02/11/2018, n. 28051; Cass. Sez. 2, 12 maggio 2017, n. 11970; Cass. Sez. 6 – 2, 03/11/2016, n. 22285; Cass. Sez. 2, 29 settembre 2011, n. 19893; Cass. Sez. 2, 13 novembre 2014, n. 24209; Cass. Sez. 2, 30/03/2006, n. 7518).

Ciò detto, se, tuttavia, in seguito ad un intervento di sostituzione della caldaia dell’impianto termico centralizzato, il mancato allaccio di un singolo condomino non si intenda quale volontà unilaterale dello stesso di rinuncia o distacco, ma appaia quale conseguenza della impossibilità tecnica di fruizione del nuovo impianto condominiale a vantaggio di una unità immobiliare, restando impedito altresì un eventuale futuro riallaccio, deve ritenersi che tale condomino NON sia più titolare di alcun diritto di comproprietà sull’impianto, e NON debba perciò nemmeno più partecipare ad alcuna spesa ad esso relativa, essendo quindi da intendersi nulla la delibera assembleare che addebiti le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di locali cui non sia comune l’impianto centralizzato, nè siano serviti da esso (Cass. Sez. 2, 03/10/2013, n. 22634; Cass. Sez. 2, 10/05/2012, n. 7182).

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