Pannelli fotovoltaici
L’installazione su parte comune di pannelli fotovoltaici destinati al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell’art. 1122-bis c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condòmino senza alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea.
Ne consegue che, l’eventuale parere contrario dell’assemblea condominiale all’installazione di pannelli fotovoltaici da parte di un condomino su parte comune condominiale, deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell’esistenza di concrete pretese degli altri condòmini rispetto all’utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l’interesse ad agire per l’impugnazione della deliberazione ai sensi dell’art. 1137 c.c.
Nello specifico, l’art. 1122 bis. c.c., introdotto dalla L. n. 220 del 2012, (rubricato “Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili), prevede, al comma II che “e’ consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato, mentre, al comma III, afferma: “qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al comma 5 dell’art. 1136 c.c., adeguate modalità alternative di esecuzione e/o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al comma 2, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali”.
Il comma 4 del medesimo art. 1122 bis c.c. precisa, infine, che non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.
Resta inteso che l’installazione di pannelli fotovoltaici al servizio della singola unità immobiliare debba avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio.
Condizione normativa perché, dunque, possano venire in rilievo attribuzioni dell’assemblea in ordine alla installazione, da parte di un singolo condomino, di pannelli fotovoltaici, è che l’intervento renda “necessarie modificazioni delle parti comuni”, nel qual caso, similmente a quanto dispone l’art. 1122 comma II c.c., è stabilito che l’interessato ne dia comunicazione all’amministratore, il quale possa così riferirne in assemblea perché siano adottate le eventuali iniziative conservative volte a preservare l’integrità delle cose comuni.
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