Delibera assembleare annullabile
La delibera assembleare è annullabile quando non vi sia stata la notifica della convocazione della relativa assemblea a tutti i condomini.
L’onere probatorio della completa convocazione spetta al condominio, in assenza di prova della regolare convocazione di tutti i condomini, la delibera assembleare è annullabile.
Integra infatti un vizio procedimentale la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, che, pertanto, comporta non la nullità ma l’annullabilità della delibera condominiale e, sul piano processuale, l’attribuzione al solo condomino pretermesso, ex artt. 1441 e 1324 c.c., della legittimazione a domandare il relativo annullamento.
Qualora la delibera assembleare seppur potenzialmente come detto annullabile non venga però impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137, terzo comma, c.c. la stessa dovrà ritenersi valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.
L’impugnativa della delibera assembleare dovrà avvenire nel termine di 30 giorni dalla data nel quale il condomino che non ha ricevuto l’avviso di convocazione riceve la notifica del verbale assembleare.
La notifica della convocazione assembleare dovrà essere obbligatoriamente inviata dall’Amministratore condominiale a tutti i soggetti che dalla scheda anagrafica condominiale risultano essere proprietari dell’immobile.
Volendo fare degli esempi pratici:
1) immobile caduto in successione ereditaria – la notifica della convocazione assembleare dovrà essere inviata a tutti gli eredi,
2) immobile che risulta essere in comproprietà tra coniugi – anche in questo caso la notifica della convocazione dovrà essere inviata a tutti e due i coniugi e non quindi ad uno solo.
La notifica della convocazione assembleare dovrà avvenire nei seguenti modi:
a) a mezzo posta a.r.
b) a mezzo pec
c) a mezzo fax
d) consegna a mano
Non è possibile inviare/notificare la convocazione assembleare a mezzo telegramma e/o a mezzo email ordinaria in quanto non previsto dall’art l’art. 66 disp. Att. c.c. da considerarsi norma inderogabile dal successivo art. 72.
_____________________________________________
Spero di esserti stato utile e ti invito a leggere anche tutti gli altri articoli che ho scritto nonchè ad ascoltare tutti i video registrati rimanendo a tua completa disposizione per consulenze personali specialistiche nella materia condominiale – immobiliare.