CONDOMINIO

Cappotto termico esterno

Cosa si intende per cappotto termico esterno

Trattasi di un isolamento termico esterno ovvero consiste in un involucro isolante applicato all’esterno dell’edificio per minimizzare la dispersione termica delle murature esistenti.

Il suddetto lavoro garantisce risparmio energetico ed economico in quanto riduce di gran lunga le spese per riscaldare e/o raffreddore gli ambienti di casa.

COME REALIZZARE UN CAPPOTTO TERMICO ESTERNO

Il cappotto termico esterno può essere realizzato con tanti sistemi e materiali diversi.

Il vantaggio principale è sostanzialmente legato alla continuità dell’isolamento su tutta la superficie esterna ovvero in un isolamento termico più efficace.

Tuttavia, la suddetta lavorazione risulta avere anche degli svantaggi che sono causati principalmente da tre fattori:

1) la complessa applicazione su edifici alti/grandi, che può risultare in costi maggiori

2) la maggiore esposizione alle intemperie che può danneggiare alcuni tipi di materiali compromettendone le capacità isolanti

3) Non è possibile applicarlo in inverno con temperature troppo basse o quando piove.

QUALE MAGGIORANZA E’ NECESSARIA AFFINCHE’ LA DELIBERA ASSEMBLEARE SIA VALIDA??

Ormai è noto come, il Governo, al fine di cercare di favorire quanto più possibile l’accesso ai lavori agevolati da tutti i bonus edilizi attualmente presenti, abbia consentito una maggioranza più bassa rispetto a quella generale che solitamente serve per ottenere l’approvazione da parte dell’assemblea.

Infatti, la regola generale (art 1108 c.c.) prevede che per le innovazioni richiede la deliberazione della maggioranza dei partecipanti, rappresentativi di almeno due terzi del valore del condominio.

Il Decreto Rilancio (Art. 119, comma 9 bis, del D. L. n. 34/2020 – “Decreto Rilancio“, come modificato dal D.L. n.104/2020, conv. con modificazioni in Legge n.126/2020) ha invece stabilito che le deliberazioni assembleari per gli interventi di cappotto termico «sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio».

DIFFERENZA TRA SUPERBONUS ED INNOVAZIONI – MAGGIORANZE ASSEMBLEA CONDOMINIO

Esiste una netta differenza tra la maggioranza assembleare “ridotta” che sopra ho richiamato e che serve ad approvare i lavori agevolati dal superbonus, da quella invece richiesta per autorizzare gli interventi sulle parti comuni dell’edificio quando essi costituiscono innovazioni tali da incidere sul decoro architettonico della facciata condominiale.

Il decoro architettonico riguarda infatti la generale estetica del fabbricato.

In molti casi, l’inserimento esterno di un cappotto termico va senza ombra di dubbio ad alterare la complessiva estetica del fabbricato.

Da ciò ne consegue che nel caso in cui l’intervento di realizzazione del cappotto termico altera e/o va a ledere e/o comunque pregiudica in modo significativo il decoro architettonico esistente del fabbricato condominiale, l’assemblea non può validamente deliberare l’esecuzione dei lavori se non ottenendo l’unanimità dei voti.

Il decoro architettonico è considerato infatti un bene comune e indivisibile, del quale nessuna maggioranza non può disporre in senso peggiorativo.

In buona sostanza quindi, basterebbe il dissenso anche di un solo condòmino per rendere invalida la deliberazione espressa dall’assemblea con qualsiasi maggioranza.

In conclusione quindi, per autorizzare l’avvio di lavori di isolamento termico che ledono il decoro architettonico occorre avere il “consenso unanime di tutti i comproprietari e quindi l’unanimità in sede assembleare”.


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