Apertura finestra muro perimetrale condominiale
L’apertura di una finestra sul muro perimetrale condominiale (facciata condominiale) è legittima da parte di un singolo condomìno???
Preliminarmente, Ti evidenzio come il muro perimetrale (facciata condominiale – interna/esterna) sia inserito nell’elenco dei beni comuni ex art 1117 c.c.
Proprio perchè il muro perimetrale condominiale è considerato un bene comune (art 1118 c.c.), il singolo condomìno ha quindi pieno diritto di servirsi del suddetto, anche per fini esclusivamente propri.
Pertanto, nel caso dei muri perimetrali – sia esterno che interno – dell’edificio condominiale, il singolo condomìno ha pieno diritto di apportarvi modificazioni (come aperture ulteriori o di dimensioni o forma non corrispondenti a quelle già esistenti) che gli garantiscano una qualunque utilità aggiuntiva rispetto a quelle godute dagli altri condomini.
Tanto premesso, l’esercizio del suddetto diritto (utilizzo per fini propri del muro perimetrale) risulta però avere anche le seguenti limitazioni:
1) non venga limitato il diritto degli altri condomìni all’uso del muro perimetrale,
2) non ne venga alterata la normale destinazione del muro perimetrale,
3) la modificazione non pregiudichi il complessivo decoro architettonico dell’edificio,
4) rispettare i divieti prescritti dall’art 1120 c.c.
Tanto premesso, ai sensi dell’art 1102 c.c., gli interventi sul muro comune, come ad esempio l’apertura di una finestra sul muro perimetrale condominiale o di vedute, l’ingrandimento o lo spostamento di vedute preesistenti, la trasformazione di finestre in balconi, sono opere da considerare totalmente legittime dato che le stesse, non vanno in nessun modo ad incidere sulla destinazione del muro che, come detto, risulta essere un bene comune ai sensi dell’art 1117 c.c.
Le suddette opere sono infatti un espressione del legittimo uso delle parti comuni da parte del singolo condomìno.
Risulta essere altresì legittima anche l’apertura di finestre su area di proprietà comune e indivisa tra le parti (cortili e chiostrina) le quali assolvono alla specifica finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti e, pertanto, sono beni fruibili dai condomini ai quali spetta anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, con il solo limite posto dall’art 1102 c.c. ovvero quello di non alterare la destinazione del bene comune o di non impedirne l’uso da parte degli altri proprietari”.
Tanto premesso e considerato, prima di iniziare qualsivoglia lavoro sul muro perimetrale, ti consiglio però sempre di avvisare preventivamente l’amministratore condominiale di modo che lo stesso possa fissare una assemblea condominiale dove poter discutere il lavoro che hai intenzione di eseguire – il tutto per evitare dissapori tra gli altri condomìni che ben potrebbero alimentare inutili contenziosi.
Chiaro ed evidente che in sede assembleare avrai l’onere di evidenziare il progetto agli altri condomìni di modo da poter dimostrare a loro che, la tua opera, avrebbe soprattutto un “basso impatto” sul complessivo decoro architettonico dell’edificio condominiale.
Se poi l’assemblea condominiale, del tutto ingiustificatamente, dovesse negarti l’autorizzazione, avresti diritto ad impugnare la stessa presso l’autorità giudiziaria in quanto verrebbe leso un tuo diritto (ogni caso deve essere comunque valutato singolarmente).
Ulteriormente, verifica sempre il contenuto del Tuo regolamento condominiale in quanto, molto spesso, potrebbe riportare nel proprio interno un elenco di divieti di esecuzione di opere sulla facciata condominiale (Ex. inserimento unità esterna climatizzatore).
Quanto Ti ho sopra riferito in ordine al godimento del bene comune (muro perimetrale) infatti, è frutto di un attenta lettura ed interpretazione di Sentenze emesse da vari Tribunali e non quindi di una norma contenuta nel codice civile.
Pertanto, nel caso in cui il regolamento condominiale predisposto dall’originario costruttore dello stabile condominiale dovesse riportare un divieto di eseguire qualsivoglia opera sul muro perimetrale (facciata condominiale) non saresti purtroppo autorizzato a poterla fare.