CONDOMINIO

Regolamento condominiale – Deleghe

In questo articolo parliamo se un regolamento condominiale può imporre un numero massimo di deleghe che ogni singolo condomino può acquisire.

L’art. 67 comma 1 delle disp att. c.c. dispone espressamente che “Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta”.

Se i condomini sono più di venti, il delegato NON può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.”

La ratio sottesa all’art. 67, comma 1 delle disp. att. c.c. è quella di evitare l’accaparramento di deleghe da parte di pochi condomini, preservando la funzione dell’assemblea come luogo deputato alla dialettica formazione della volontà dei condomini.

E’ opportuno ricordare che, nel suo testo iniziale, il menzionato art. 67 prevedeva che ogni condomino potesse intervenire ed esprimere il proprio voto in assemblea anche a mezzo di rappresentante senza alcuna limitazione sul numero delle deleghe ricevibili.

La novità introdotta dalla norma (La legge di riforma della disciplina del condominio negli edifici in vigore del 18 giugno 2013) è quindi quella di evitare la concentrazione delle deleghe in capo ad un unico rappresentante/delegato imponendo il limite.

Ciò non significa, peraltro, che le norme del regolamento condominiale che prevedano limiti più stringenti (limiti, come detto, un tempo dalla norma di attuazione ignorati) siano per ciò stesso lesivi della norma codicistica (combinato disposto degli artt. 67 e 72 disp. att. cc).

La giurisprudenza di legittimità, nella vigenza dell’art. 67 come formulato ante riforma, ha infatti reiteratamente sostenuto che ciò ch’è inderogabile è il diritto del condomino di farsi rappresentare in assemblea e che non è in contrasto con la normativa che questo diritto riconosce.

La clausola del regolamento condominiale che limiti però tale potere di rappresentanza non incide sulla facoltà di ciascun condomino di intervenire in assemblea a mezzo di rappresentante (prevista dall’art. 67) ma regola soltanto l’esercizio di quel diritto, inderogabile (secondo quanto si evince dal successivo art. 72), a presidio della superiore esigenza di garantire l’effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell’interesse comune dei partecipanti alla comunione singolarmente e nel loro complesso considerati (ex plurimis: Cass. 29 maggio 1998 n. 5315).

In buona sostanza la clausola del regolamento condominiale introduttiva di una limitazione al numero di deleghe è ritenuta compatibile con la normativa del codice civile ed a maggiore ragione questa compatibilità è da ribadire oggi che un limite massimo è stato normativamente previsto proprio in funzione delle ragioni che avevano indotto i giudici di legittimità ad affermare il principio poc’anzi ricordato.

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