FAMIGLIA

Assegno di mantenimento ed assegno di divorzio

La distinzione circa la natura giuridica e la diversa finalità tra assegno di mantenimento in favore del coniuge separato ed assegno di divorzio riposa su distinti presupposti che reggono i due istituti:

1) il dovere di solidarietà, che si esplica nell’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, presuppone infatti la permanenza del vincolo coniugale e conseguentemente il riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,

2) il suddetto parametro non rileva invece in sede divorzile, posto che l’assegno deve essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo finalizzato non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma, bensì, al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.


Diversità sostanziale tra assegno di mantenimento in favore del coniuge separato e assegno divorzio in quanto fondati su distinti presupposti e disciplinati in termini differenti:

1) il dovere di solidarietà, che si esplica nell’assegno di mantenimento tra coniugi separati, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio,

2) il suddetto parametro non rileva invece in sede di fissazione dell’assegno divorzile il quale invece deve essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970.


ASSEGNO DI DIVORZIO

L’assegno divorzile è infatti finalizzato non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma, bensi’, al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. ord. 28.2.2020 n. 5605; Cass. ord. 26.6.2019 n. 17098; Cass. 24.6.2019 n. 16809; Cass. SS. UU. n. 18287/2018; Cass. 16.5.2017 n. 12196).

L’assegno divorzile serve dunque a garantire dopo il divorzio l’autonomia e l’indipendenza economica del coniuge con il reddito più basso, e non quindi lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.


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