Ipoteca – come cancellarla
COSA SI INTENDE PER IPOTECA
Ebbene, l’ipoteca è un diritto reale di garanzia.
Con diritto reale si intende un diritto su di una cosa.
Tanto è vero che l’ipoteca è solitamente accesa sopra un immobile per cui, nella maggior parte dei casi l’ipoteca è un diritto che ha per oggetto un bene immobile (casa).
Che vantaggi da al titolare del diritto??
Una garanzia.
Nel caso infatti in cui tu vantassi un credito nei confronti di un soggetto e quest’ultimo non dovesse pagartelo, nel caso in cui avessi acceso ipoteca sopra la casa di proprietà del tuo debitore a garanzia del tuo credito, tu potrai riscattare il bene ipotecato.
In termini molto semplici, dunque, l’ipoteca è quindi un modo per formalizzare una garanzia a tuo favore per tutelare il tuo credito.
Per ovvie ragioni, quando il tuo credito sarà integralmente pagato dal tuo debitore non ci sarà più necessità di questa garanzia e quindi l’ipoteca vera cancellata dal notaio.
Come cancellare una ipoteca
L’iscrizione ipotecaria per legge ha una durata di vent’anni dalla sua iscrizione, che avviene normalmente pochi giorni dopo la stipula del contratto.
Alla scadenza dei vent’anni, l’ipoteca si estingue da sola, senza alcun costo.
Se tu invece dovessi pagare al tuo creditore interamente il tuo debito prima dei vent’anni (come, per esempio, nei mutui decennali o quindicennali), sarebbe invece possibile, in qualsiasi momento, cancellare l’iscrizione ipotecaria.
Nel suddetto caso la cancellazione potrà essere eseguita a cura del notaio, a seguito della sottoscrizione di un apposito atto di assenso alla cancellazione dell’ipoteca da parte del creditore.
In determinati casi, l’iscrizione ipotecaria può essere invece cancellata a cura della banca, con la cosiddetta procedura di cancellazione automatica dell’ipoteca.
Ciò detto, se tu fossi il creditore sarai sempre obbligato a prestare il tuo consenso alla cancellazione dell’ipoteca quando il debito ti è stato interamente pagato, ma le spese dell’atto notarile necessario per la cancellazione saranno a carico di chi la richiede.
CANCELLAZIONE AUTOMATICA IPOTECA
Se invece tu dovessi scegliere la procedura cancellazione automatica (nelle ipotesi in cui questa è possibile), le spese saranno interamente a carico della banca.
Il procedimento di cancellazione automatica della garanzia ipotecaria conseguente all’estinzione del debito non opera però immediatamente.
Infatti, dovrai attendere il decorso di trenta giorni dalla estinzione dell’obbligazione, attestata dalla comunicazione della banca all’Agenzia del territorio.
In questo periodo di trenta giorni, la banca può comunicare all’Agenzia del territorio che vuole mantenere l’ipoteca nonostante l’avvenuta estinzione del debito, ricorrendo un giustificato motivo.
Questo procedimento, pertanto, non ti garantisce che l’iscrizione ipotecaria ti venga effettivamente cancellata, e non ti garantisce neppure sui tempi, perché è vero che la banca è obbligata a comunicare immediatamente all’Agenzia del territorio l’avvenuto pagamento del debito, ma non è prevista alcuna sanzione se non lo fa, o lo fa in ritardo.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il rischio che la banca mantenga in essere la garanzia ipotecaria anche dopo il tuo pagamento del debito è solo teorico.
Pertanto, il disagio per te potenziale acquirente di un immobile è solo quello di dover attendere i trenta giorni, più i tempi tecnici della procedura, prima di ottenere la cancellazione dell’ipoteca.
Ti ricordo che la banca che riceve il pagamento del debito non può mai rifiutarsi di rilasciare contestualmente il consenso alla cancellazione dell’ipoteca, dato che è questo il procedimento ordinario previsto dalla legge, mentre la cancellazione automatica è un’eccezione alla regola generale.
Vedi anche questo articolo riguardante i doveri del notaio relativi alla verifica su di un immobile di una iscrizione ipotecaria
IPOTECA ACCESA DALL’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
Tanto premesso, come immagino già saprai, anche l’ente esattore (nel lazio – Agenzia Entrate Riscossione) può iscrivere ipoteca sul tuo immobile.
L’iscrizione ipotecaria infatti, viene accesa dall’agenzia entrate riscossione, a seguito della notifica dei seguenti atti:
a) cartella esattoriale a te notificata e non pagata o proposta opposizione nel termine di legge,
b) intimazione di pagamento (successiva alla notifica della cartella esattoriale) non pagata e/o non presentata opposizione,
c) preavviso di iscrizione ipotecaria (successiva alla notifica dei 2 atti sopra citati) non pagata e/o non presentata opposizione.
Tanto premesso, l’agenzia entrate riscossione può accendere ipoteca sul tuo immobile tenendo in considerazione i seguenti limiti di legge:
a) debito pari o superiore ad € 20.000,00 su tutti i tuoi immobili di proprietà sempre che gli stessi siano considerati come “seconda casa”,
b) debito pari o superiore ad € 120.000,00 sull’immobile di tua proprietà se lo stesso è considerato come “prima casa”.
Anche l’agenzia entrate riscossione, una volta che tu avrai pagato integralmente il tuo debito oppure ove avessi presentato opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria e l’avessi vinta con conseguente annullamento di tutte le cartelle esattoriali, avrà l’obbligo di rilasciarti il consenso alla cancellazione dell’ipoteca – cancellazione che avverrà a tua cura e “spese”.
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