CIVILE

Rette scolastiche scuole private – paritarie

Rette scolastiche scuole private – paritarie: premesso che l’art 1321 c.c. dispone quanto segue: “il contratto e’ l’ accordo di due o piu’ parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

Tra la scuola privata/paritaria ed i singoli genitori  si configura un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive ex art 1321 c.c. la cui esecuzione è continuata sino alla fine dell’anno scolastico.

Rette scolastiche scuole private – paritarie

Detto questo e volendo adesso analizzare le singole prestazioni che compongono il contratto tra scuole e genitori si evidenzia quanto segue:

1) la prestazione della scuola è quella di garantire in modo continuato l’espletamento dell’attività didattica a tutti i bambini/ragazzi per tutta la durata dell’anno scolastico,

2) la prestazione di tutti i genitori è invece quella di continuare a provvedere al pagamento tempestivo delle singole rette scolastiche che possono essere mensili e/o bimestrali e/o trimestrali e/o in modalità diversa (a seconda della singola scuola).

Premesso il suddetto inquadramento normativo, è noto come tutte le scuole di qualsiasi ordine e grado siano attualmente chiuse a decorrere dal 9.03.2020 in forza del DPCM emesso in pari data e sino al 3.04.2020 (si presume che il periodo di chiusura sarà ancora prorogato).

A questo punto, occorre quindi chiedersi se, il pagamento della retta scolastica dovuta agli istituti privati e/o paritari sia ugualmente dovuto o meno.

Ebbene, la soluzione al suddetto quesito può essere trovata da una attenta lettura dell’art 1463 c.c. il quale dispone quanto segue: “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.

La suddetta norma codicistica deve essere altresì letta insieme all’art 1256 c.c.  – quest’ultima norma dispone infatti quanto segue: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile – se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento – tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.

A livello pratico, la Giurisprudenza (Corte di Cassazione) ha già avuto modo di far trovare piena applicazione all’art 1256 c.c. (causa non imputabile) nel momento in cui sussista uno specifico ordine dell’Autorità che vieta di espletare l’attività ovvero la prestazione oggetto del contratto.

Da ciò ne consegue che, l’istituto scolastico è liberato totalmente ai sensi dell’art 1256 c.c. di eseguire la propria prestazione (attività didattica) in forza del provvedimento governativo (DPCM del 9.03.2020) in quanto la propria specifica prestazione (attività didattica – oggetto del contratto) è stata attualmente vietata sino al 3.04.2020 (come detto molto probabilmente sarà ulteriormente prorogata).

Ne consegue altresì che nei confronti di tutti i genitori, tenuto conto che a tutti i propri figli non è garantita l’attività didattica dalla scuola, viene meno la loro specifica prestazione (obbligo di pagamento della retta scolastica – oggetto del contratto) in applicazione dell’art 1463 c.c. e le somme eventualmente già pagate dovrebbero essere integralmente restituite e/o quanto meno poste a pagamento delle future rette non appena sarà possibile ripristinare il servizio scolastico.

In buona sostanza, devono ritenersi quindi sospesi temporaneamente tutti gli obblighi a carico delle parti ovvero quello della scuola di garantire l’espletamento dell’attività didattica e per tutti i genitori il pagamento delle rette – “sospensione temporanea” ovvero sino a quando non sarà nuovamente possibile ripristinare il servizio di attività didattica.

DIDATTICA ON LINE

Come noto, in questo periodo, molte scuole si stanno attrezzando per garantire un minimo di servizio didattico ovvero l’espletamento di una didattica on line (piattaforme digitali – corsi on line).

Il tema da affrontare adesso è quindi quello se, per le scuole che stanno attualmente espletando la didattica on line, sia possibile considerare adempiuta la loro prestazione prevista nell’originario contratto scuola – genitori (attività didattica) e quindi sia di conseguenza dovuta la prestazione dei genitori dell’alunno ovvero il pagamento della retta.

Ebbene, si evidenzia come non tutti i genitori” siano in grado di partecipare attivamente/fattivamente alla didattica on line, semplicemente perchè in molti casi ciò implicherebbe una completa riorganizzazione nonchè costi operativi e gestionali di considerevole impatto – Ex. acquisto pc etc etc – ferma restando, comunque, la necessità di una analisi caso per caso.

Oltretutto la didattica on line, come prestazione espletata dalla scuola, risulta avere una durata totalmente diversa e per ovvie ragioni molto “inferiore” rispetto a quella ordinaria nonchè molto spesso vi sono reali problemi di connessione al programma gestionale utilizzato dalla scuola (Ex. la linea internet si interrompe non permettendo più la nuova connessione telematica al programma gestionale scolastico etc etc).

Ulteriormente, altro elemento da non sottovalutare è quello che, la prestazione ab origine promessa dall’ente scolastico era totalmente diversa in quanto:

1) ontologicamente strutturata per essere espletata in aula

2) contatto diretto ed una interazione reale ed immediata con i docenti.

Per quanto sopra riferito, si ritiene che, la prestazione dovuta dall’ente scolastico è effettivamente divenuta impossibile poiché ad oggi non può più essere tecnicamente eseguita.

Sul tema delle rette scolastiche scuole private – paritarie, però si ritiene di dover aggiungere quanto segue.

Sotto il profilo giuridico la didattica “on line” ben può essere configurata come aliquid novi ovvero una modalità giuridica nella quale le parti, che intendano consensualmente” trovare una soluzione all’impedimento determinato dall’emergenza, potrebbero liberamente accordarsi, anche attraverso una specifica ridefinizione del corrispettivo dovuto – importo retta” (si ricorda però come ogni genitore sia libero di accettare o meno questa modifica di espletamento della prestazione – potrebbe infatti rifiutarlo sia per impossibilità tecnica – assenza di computer/assenza di linea etc etc – oppure in quanto ritenuta inadatta alle proprie specifiche esigenze e/o ritenuta incompatibile con le attitudini /capacità di apprendimento del proprio figlio.

Oltretutto, la riduzione del corrispettivo dovuto dai genitori in caso di didattica on line, si ritiene, andrebbe quindi parametrato anche alla durata e continuità effettiva giornaliera del servizio di didattica on line tenendo altresì in considerazione come in molte scuole private/paritarie nella retta viene inserita anche il servizio mensa per alcuni giorni ed altri servizi quali ad esempio il riscaldamento nonchè le utenze generali e spese di pulizia.

Inoltre, si ritiene altresì come in questo periodo, la maggior parte del servizio di didattica  a favore dei bambini venga svolto quasi in modo esclusivo dai genitori i quali si occupano dell’espletamento anche dei compiti che in molte scuole private/paritarie viene invece eseguito in alcuni giorni sempre internamente alla scuola.

Pertanto, nella congrua riduzione dell’importo della retta (in caso di didattica on line ed ove sempre i genitori dovessero accettare questa nuova modalità) occorrerà necessariamente tenere in considerazione anche tutti questi fattori.

Per completezza espositiva si rammenta come comunque, nel pacchetto cd “Cura Italia”, siano state previste misure a sostegno della scuola e come il rapporto tra scuola e propri dipendenti (docenti) non possa essere in nessun modo utilizzato a giustificazione di eventuali richieste di pagamento essendo un contratto autonomo e distinto tra quello corrente tra scuola e genitori.

In ultimo, si evidenzia che, nel caso in cui tali modalità “alternative” di erogazione del servizio (didattica on line) erano già state previste ed accettate all’inizio del rapporto contrattuale, non potrebbe trovare applicazione l’art 1463 c.c. e/o riduzione congrua dell’importo della retta con la conseguenza che il pagamento della stessa sarebbe dovuto integralmente.

Condividi l'articolo su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *