Separazione – Casa familiare
Quando si parla di separazione tra coniugi in presenza di figli minori una delle problematiche che maggiormente emergono è quella dell’assegnazione della casa familiare ad uno dei 2 coniugi.
L’assegnazione della casa familiare risulta avere il fine ultimo di garantire, nel caso di separazione tra coniugi, la continuità delle abitudini domestiche ai propri figli nell’immobile costituente l’habitat familiare.
Nello specifico, durante la separazione tra 2 coniugi la decisione sull’assegnazione della casa familiare ha lo scopo di proteggere i figli dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo dove fino a qual momento hanno condotto la loro esistenza.
Ti evidenzio come, il Dlgs. n. 154/2013, abbia inserito i nuovi articoli da 337 bis a 337 octies c.c. che sono diventate le norme di riferimento relative all’esercizio della responsabilità genitoriale per tutti i tipi di controversie in tema di separazione e divorzio e in caso di interruzione della convivenza tra partners non sposati.
In particolare, in tema di assegnazione della casa familiare la finalità, come ti ho sopra detto, rimane quella di tutelare i figli.
Precisato quanto sopra, se il coniuge al quale è stata assegnata la casa familiare e quindi il diritto di abitarci con il propri figli dovesse avere successivamente alla separazione una convivenza “stabile” con altra persona la quale si trasferirebbe stabilmente nell’immobile assegnato l’assegnazione di quest’ultimo potrebbe essere revocata???
La risposta è no!!!
Infatti, l’art. 337 sexies c.c. anche se sancisce che “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare e/o abbia una convivenza more uxorio e/o dovesse contrarre un nuovo matrimonio NON deve essere interpretata in modo automatico.
Occorre infatti sempre VERIFICARE che la convivenza non sia contraria all’interesse dei figli e se questo non accade, la casa familiare deve restare al genitore che convive con la prole, senza che rilevi la nuova coabitazione di altro soggetto.
In buona sostanza, prevale sempre l’interesse dei figli!!!