CIVILE

Revocatoria ordinaria – Compravendita immobile

Come ho sempre riferito anche nei miei precedenti articoli la compravendita di un immobile costituisce sempre un passaggio molto delicato in quanto dietro ad essa si possono celare numerose insidie – una di queste è proprio l’azione revocatoria ordinaria.

Cercherò di utilizzare dei termini più semplici possibili al fine di poterti far comprendere al meglio la fattispecie giuridica trattata in questo articolo.

Cominciamo.

Dopo tanti mesi di ricerche finalmente riesci a trovare l’immobile di tuo gradimento e per di più il prezzo proposto per l’acquisto dello stesso risulta essere molto allettante in quanto inferiore rispetto agli altri pur avendo la stessa metratura e qualità costruttive.

Pertanto, inizi la trattativa finalizzata alla compravendita dell’immobile dei tuoi sogni e successivamente procedi con l’acquisto.

Tuttavia, un bel giorno, anche a distanza di qualche anno, ricevi la notifica di una formale diffida dove ti viene sostanzialmente riferito che la compravendita che tu hai effettuato è da considerarsi inefficace in quanto avvenuta presumibilmente in accordo con il soggetto che ti ha venduto l’immobile e finalizzata a frodare un debitore di quest’ultimo.

Spaventato, corri dal tuo avvocato di fiducia sottoponendogli il caso, non riuscendo a comprendere il motivo di tale richiesta.

Ebbene, se ti dovesse arrivare una richiesta del genere sappi che il soggetto che ti ha recapitato la diffida sta esercitando nei tuoi confronti l’azione di revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c.

L’azione revocatoria è infatti uno strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore chiede la revoca e conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal suo debitore (quale appunto la vendita a terzi di un proprio immobile) e che questo atto vada di conseguenza a diminuire la possibilità per il creditore di potersi soddisfare sul patrimonio del proprio debitore.

In buona sostanza quindi, il debitore non è altro che il soggetto che ti ha venduto l’immobile mentre il creditore è il soggetto che vanta appunto un credito economico nei confronti del primo (debitore) e soggetto dal quale hai acquistato l’immobile e con l’azione revocatoria l’atto revocato rimane perfettamente valido, ma esso è tuttavia inefficace nei confronti del creditore che ha agito il quale potrà quindi soddisfarsi sul bene oggetto dell’atto revocato come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore e sottoporlo ad esecuzione forzata (pignoramento immobiliare).

Ma è così semplice agire nei tuoi confronti con l’azione revocatoria???

Non proprio.

Infatti, in tema di compravendita di un immobile, per l’accoglimento di una azione revocatoria nei tuoi confronti è necessaria la prova certa della tua partecipazione al piano illecito del soggetto che ti ha venduto l’immobile.

In buona sostanza,  il soggetto che dovesse agire nei tuoi confronti con azione revocatoria nei confronti della tua compravendita dell’immobile che hai acquistato, avrebbe l’obbligo di fornire prova certa e rigorosa che tu fossi a conoscenza che la suddetta vendita fosse in realtà un mero stratagemma utilizzato dal soggetto con cui hai stipulato il contratto di compravendita per spogliarsi del proprio bene immobile di modo da non poter essere più aggredito dal proprio creditore.

In parole povere dovrebbe dimostrare che tra te ed il soggetto che ti ha venduto l’immobile vi fosse un accordo ben preciso e che quindi tu fossi a conoscenza del debito che il suddetto aveva contratto con un terzo.

Comprenderai certamente che non è per nulla una impresa facile fortunatamente soprattutto nel caso in cui vi sia l’intervento di una agenzia immobiliare con relativo pagamento dei compensi provvigionali!!!

Per tua opportuna conoscenza nemmeno il prezzo più basso dell’immobile che hai acquistato rispetto agli altri può essere considerato una prova certa della tua “cosciente partecipazione” al piano illecito del soggetto che ti ha venduto l’immobile.

Serve la prova che tu dolosamente abbia acquistato l’immobile pur sapendo che la parte venditrice aveva debiti con altro soggetto e che quel bene immobile costituiva quindi l’unico ed esclusivo bene in grado di essere aggredito!!!!

Come detto all’inizio di questo articolo, ho voluto appositamente utilizzare dei termini molto semplici al fine di poterti far comprendere (spero in modo chiaro) la problematica affrontata.


Se necessiti di ulteriori chiarimenti compila pure il form e verrai contattato a stretto giro dallo studio.

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